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Vademecum per chi non sceglie l'insegnamento della religione cattolica Stampa

Al fine di garantire una corretta informazione in merito alla scelta se avvallersi o meno dell'insegnamento  della religione cattolica nelle scuole e soprattutto di vedere concretamente garantite le 4 opzioni (compresa quella delle materie alternative) a disposizione di chi non intenda avvalersene, si pubblica questo Vademecum informativo complessivo su tutta la vicenda dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) e dell'ora alternativa.

E' bene ricordare cge l'IRC è un insegnamento confessionale cattolico, in quanto gli insegnanti sono selezionati dai vescovi, con titoli di studio conseguiti presso istituti riconosciuti dalla Santa Sede e con programmi elaborati dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana). Si tratta di una condizione di privilegio nei confronti di una confessione, sia pure maggioritaria nel paese, che spesso si traduce nella presenza di una forte simbologia cattolica in una scuola che dovrebbe essere laica e pubblica.

Per questo pensiamo sia utile che genitori e alunni abbiano le informazioni essenziali per una scelta consapevole.


L'insegnamento della religione cattolica è una materia pienamente facoltativa (Nuovo Concordato del 1984; sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso sulla questione: n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992 e relative circolari applicative): avvalersi o non avvalersi dell’IRC (insegnamento della religione cattolica) è una libera scelta. L’art. 9 della legge n. 121 del 1985, che recepisce il neo-Concordato del 1984, dispone che il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’IRC è garantito a ciascuno e che tale scelta non può dare luogo ad alcuna forma di discriminazione.

I genitori per i propri figli, o gli studenti, se maggiori di 14 anni, devono effettuare tale scelta all'atto dell'iscrizione. L'Intesa tra la CEI e il MPI stabilisce che la scelta «ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'Irc» (Punto 2.1 del DPR 751/85; DL 297/94 artt..310-11,Testo Unico sulla legislazione scolastica). La scuola deve ogni anno fornire un'adeguata e tempestiva informazione per garantire la possibilità di modificare o confermare la scelta, tanto più che dal 1994 l'iscrizione d'ufficio c'è non solo nella scuola dell'obbligo ma anche nella secondaria superiore: quindi i genitori o gli studenti che intendono cambiare la scelta per l'anno scolastico successivo devono notificarlo espressamente alla scuola entro gennaio-febbraio, mesi in cui solitamente avvengono le iscrizioni.

La normativa prevede quattro possibilità per gli allievi che non frequentano l’insegnamento confessionale cattolico:

1) Le cosiddette “attività alternative” all’IRC (indicate nei moduli delle scuole come “attività didattiche e formative”) . Per la difficoltà di gestire l’orario degli insegnanti, per la carenza di fondi, per i tagli al personale, le scuole tendono a non attivarle. Ma, se sono richieste, la scuola è tenuta ad organizzarle. Sono deliberate dal Collegio dei docenti,sentito il parere di alunni e genitori, e prevedono un programma e un docente apposito, oltre alla valutazione del profitto sotto forma di giudizio (escluso ovviamente dalla media dei voti). Occorre chiarire che l’attività alternativa è dovuta e, qualora non ci fossero i docenti, si deve procedere alla chiamata di un incaricato, come si farebbe per qualsiasi altra disciplina. Le attività sono finanziate con i fondi di appositi capitoli di spesa stabiliti ogni anno, regione per regione,  con la Legge Finanziaria ("Spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, con esclusione dell'IRAP e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione").

2) Lo studio individuale: la scuola deve individuare locali idonei ed assicurare adeguata assistenza.

3) Libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente. La scuola è comunque tenuta a garantire la sicurezza e la vigilanza.

4) Non essere presente a scuola: chi non ha scelto l’IRC non ha alcun obbligo, e quindi non è tenuto ad essere presente a scuola durante l’ora di IRC.. Naturalmente i genitori degli allievi minorenni devono dichiarare per iscritto che consentono ai figli di assentarsi dalla scuola in quelle ore. Questa possibilità è stata inizialmente definita dalla circ. min. 9/1991 applicativa delle sentenze della Corte costituzionale n.203/1989,n.13/1991 per le quali chi non segue l’insegnamento della religione cattolica è in uno "stato di non obbligo".

Non obbligo significa non essere costretti a nulla contro la propria volontà. ( ad es. non si può essere trasferiti in classi diverse dalla propria, non si può essere costretti a stare in classe durante l’irc, non si può essere costretti a scegliere l’uscita dalla scuola se non è una libera scelta, non si può essere costretti a fare un’attività alternativa se non si è liberamente scelta quell’opzione).

Ovviamente l'insegnante di RC non deve partecipare agli scrutini di chi non si avvale. Per chi si avvale, il DPR 202 /1990 al punto 2.7 recita : “nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”, ciò al fine di evitare promozioni (o bocciature) determinate soltanto dalla scelta dell’IRC. Anche se questa disposizione non dovrebbe dare adito a interpretazioni controverse, vi sono sentenze discordanti emesse da Tribunali Amministrativi Regionali. Che il giudizio motivato, trascritto a verbale, non sia rilevante sul piano del computo effettivo dei voti è chiaramente affermato nella Sentenza n. 780 del 16 ottobre 1996 emessa dalla prima sezione del TAR del Piemonte, oltre che dalla limpida interpretazione del ministro P.I. on. Giancarlo Lombardi, in carica nel 1990.

COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI

Sulla base di quanto detto e in rapporto alla laicità della scuola pubblica, alcuni comportamenti tenuti dalla scuola sono illegittimi.

Ad esempio:

  • non organizzare le attività previste e scelte in alternativa all'IRC
  • consegnare moduli che non prevedono rigorosamente le 4 opzioni
  • convincere i genitori a cambiare la scelta espressa
  • impedire di cambiare la scelta da un anno all'altro
  • impedire all'alievo di uscire dalla scuola durante l'ora di religione e/o fissare l'IRC in un orario che impedisca l'uscita da scuola (in particolare nella scuola materna ed elementare)
  • utilizzare l'ora di religione per altre attività scolastiche
  • fare propaganda religiosa all'interno della scuola (visite pastorali, perlegrinaggi, benedizioni...)
  • valutazione in pagella dell'IRC e/o delle attività alternative.

I genitori e gli studenti che non richiedono l’insegnamento religioso cattolico non chiedono facilitazioni o privilegi, ma rivendicano diritti tutelati dalla Costituzione italiana, dalle sentenze della Corte Costituzionale e dalla normativa vigente.
                                                                                                                                    
Non avvalersi dell’IRC è un tuo diritto: esigi che sia pienamente rispettato!

ORA ALTERNATIVA ALL’IRC: UN DIRITTO CHE DEVE ESSERE GARANTITO

La C.M. n. 9 del 18 gennaio 1991, sulla base degli accordi di revisione del Concordato stipulati nel 1984 fra lo Stato italiano e la Santa Sede ed in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n°13/1991, chiarisce il carattere pienamente facoltativo della frequenza dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. In particolare, stabilisce per coloro che non intendono avvalersi di tale insegnamento la possibilità di scegliere fra quattro differenti opzioni: non presenza a scuola durante le ore di IRC, studio assistito da parte di personale docente, studio non assistito nei locali dell’istituto scolastico, attività didattiche e formative (meglio note come “ora alternativa”).

Il mondo laico, com’è noto, rifiuta in linea di principio la presenza all’interno della scuola pubblica di un insegnamento di natura confessionale (non si tratta infatti di una storia delle religioni o del fatto religioso) impartito da docenti sostanzialmente scelti dalle autorità ecclesiastiche ma pagati dallo Stato italiano con i soldi di tutti i contribuenti (si noti, fra l’altro, che i tagli previsti dai nuovi quadri orari legati alla riforma “Gelmini” risultano ancor più consistenti se si tiene conto che in essi viene conteggiata anche l’ora di religione, la quale, essendo facoltativa, non dovrebbe essere computata nell’offerta formativa). Negli ultimi anni il dibattito si è fatto particolarmente vivace e si è intrecciato con quello più ampio sull’opportunità di introdurre nella scuola pubblica un insegnamento del fatto religioso o di storia delle religioni (e non solo di quella cattolica) non confessionale e fondato su criteri di scientificità; e, in caso di risposta affermativa, sull’alternativa fra l’ipotesi che tale insegnamento venisse diluito all’interno delle discipline già esistenti e quella che esso fosse una disciplina pienamente autonoma con tanto di docenti, voto e orario specifici. In effetti, sono stati praticati alcuni esperimenti miranti a introdurre tale insegnamento proprio nell’ambito dell’ora alternativa. Si tratta di tentativi interessanti, ma è importante ribadire che in nessun caso essi devono portare ad indebolire l’assoluta facoltatività dell’IRC, ed in particolare l’effettiva possibilità di scegliere di non avvalersi di alcun insegnamento ad esso alternativo.

Resta il fatto che attualmente il problema principale è quello di garantire l’effettiva agibilità di tutte le scelte previste dalla normativa. In particolare, appare preoccupante il fatto che negli ultimi anni è diventato sempre più difficile per studenti e famiglie ottenere l’attivazione dell’ora alternativa; cosa che appare assai grave sia in linea di principio che per le sue concrete conseguenze. Innanzitutto, infatti, l’esigibilità di un diritto garantito dalla legge deve essere difesa da tutti i laici, anche da coloro che non nutrono particolari entusiasmi per l’ora alternativa. In secondo luogo, mentre nelle scuole superiori la non attivazione dell’ora alternativa si traduce perlopiù nell’uscita da scuola, la situazione è ben diversa nel caso della scuola primaria e media inferiore. E’ quanto emerge un’indagine promossa dalla Consulta Torinese per la Laicità delle istituzioni, dal Comitato Torinese per la Laicità della Scuola, dal COOGEN, dalla FNISM Torino, dal CIDI Torino, dall’Associazione “31 ottobre”, dalla CUB Scuola e dal Gruppo di Studi Ebraici Torino. Dai dati raccolti risulta che in molte scuole l’ora alternativa non viene attivata, anche a fronte di un numero di richieste non sempre irrilevante. Soprattutto nelle scuole primarie il risultato concreto è che durante le ore di IRC i bambini non avvalentisi vengono spesso parcheggiati in altre classi o invitati ad essere presenti come uditori alle lezioni di religione; quando non sono gli stessi genitori, timorosi di vedere i propri figli abbandonati a se stessi, a preferire da ultimo farli frequentare l’IRC.

Il pretesto addotto dai dirigenti scolastici per non attivare l’ora alternativa è che le scuole, a maggior ragione in questo periodo di tagli dei finanziamenti, non sarebbero in grado di sostenerne i costi. In realtà, per la Consulta e le altre associazioni sopra citate non è stato difficile scoprire che i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.289 del 30 dicembre 2008 e 172 del 19 agosto 2009 stanziano cifre cospicue per il pagamento sia dei docenti di IRC a tempo determinato, sia degli insegnanti di ora alternativa: in particolare, a livello piemontese sono disponibili circa 38 milioni di euro ripartiti fra i vari ordini di scuola. Insomma, non c’è alcun bisogno che i dirigenti scolastici raschino il fondo di bilanci di istituto sempre più dissestati; è sufficiente che, a fronte di richieste di ora alternativa, richiedano i fondi necessari disponibili a livello regionale. Per la verità, alla base dell’atteggiamento finora assunto dai dirigenti sembra esservi più la scarsa informazione che la cattiva volontà, che sembra invece albergare nelle stanze dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte: in effetti, Il Direttore Regionale dott. De Sanctis, sollecitato in merito dalle solite associazioni laiche, ha risposto che i fondi in questioni non erano di sua competenza, bensì di quella della Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze, dimenticando forse che era invece palesemente di sua competenza fornire piena e tempestiva informazione ai Dirigenti Scolastici.

Mentre la vicenda si allargava alle istituzioni locali e nel Consiglio Comunale di Torino veniva presentata un’interpellanza su tutta la faccenda da parte dei consiglieri di Sinistra Democratica Salinas e Cerutti, si scopriva che a livello nazionale il Ministro Gelmini aveva intanto messo del suo per rendere sempre meno praticabile l’opzione delle attività didattiche e formative alternative all’IRC. Infatti, la circolare n.4 del 15 gennaio 2010 relativa alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico (a parte un pasticciaccio brutto che confonde studio assistito e non assistito) riporta in maniera sostanzialmente corretta le diverse scelte possibili per chi non si avvale dell’IRC; peccato però che, nell’allegato modello proposto alle scuole per la formulazione di quelle scelte, l’ora alternativa sia miracolosamente scomparsa e non possa pertanto di fatto essere scelta. Per fortuna ci ha pensato il dott. Vincenzo Aiello, Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna, il quale, anche su sollecitazione delle locali associazioni laiche, oltre ad aver autorizzato i dirigenti all’attivazione dell’ora alternativa nei loro istituti, ha anche precisato che le scuole devono consegnare alle famiglie ed agli studenti modelli contenenti tutte le opzioni previste dalla normativa. Insomma, la situazione è in grande movimento e l’associazionismo laico è pronto a continuare la propria battaglia anche su questo terreno.



Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni

Comitato Torinese per la Laicità della Scuola

Associazione “31 ottobre per una scuola laica e pluralista promossa dagli evangelici italiani”

CIDI Centro Iniziativa Democratica Insegnanti

CGD Coordinamento Genitori Democratici Piemonte

COOGEN Coordinamento Genitori Nidi, Materne, Elementari, Medie

CUB Scuola

FLC-CGIL Torino

FNISM Federazione Nazionale Insegnanti

Gruppo di Studi Ebraici

UIL Scuola

 

L'aforisma

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