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ART. 1 DENOMINAZIONE E' costituita un'Associazione senza scopi di lucro, denominata "CONSULTA TORINESE PER LA LAICITA' DELLE ISTITUZIONI", che ha come finalità la difesa della laicità delle Istituzioni e la diffusione della cultura laica. La Consulta è dotata di un simbolo, consistente in una testa di donna con berretto frigio di colore rosso, incorniciato da foglie di alloro di colore verde, il tutto inserito in un cerchio con sfondo di colore nero ed accompagnato dalla scritta: "Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni" di colore rosso. L'accettazione della Carta dei Principi costituisce condizione necessaria per l'adesione alla Consulta.
ART. 2 SEDE La Consulta ha sede legale in Torino. Il Comune della sede potrà essere variato solo per delibera dell'Assemblea Straordinaria. Per ragioni funzionali può essere individuata una sede operativa, diversa dalla sede legale.
ART. 3 SCOPO La Consulta promuove, principalmente, le seguenti attività: " azioni per l'abolizione di tutte le norme costituzionali (art.7), legislative e governative nazionali, regionali, locali e di ogni altro tipo che limitino la laicità delle Istituzioni e favoriscano concessioni di compiti, contributi, diritti e privilegi ad altre istituzioni, tali da compromettere la laicità delle Istituzioni pubbliche; " prese di posizioni ed iniziative sugli atti e sulle politiche del Comune di Torino, della Provincia di Torino, della Regione Piemonte, dei Governi e dei Parlamenti Nazionale ed Europeo e di ogni altra Istituzione riguardanti i temi della laicità e della libertà di pensiero; " incontri e seminari sul tema della libertà di pensiero, della laicità delle Istituzioni, dei diritti umani, delle libertà individuali, della libertà di ricerca scientifica e del progresso umano; " iniziative di collaborazione e di reciproco scambio fra le diverse Associazioni aderenti, al fine di promuovere una più visibile ed incisiva presenza culturale delle Associazioni laiche della città; " eventi culturali ed artistici attinenti alla laicità; " visite guidate ai luoghi ed ai monumenti significativi nella storia della libertà di pensiero e della laicità; " formazione ed aggiornamento di docenti ed educatori delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra istituzione, finalizzati alla promozione dei principi laici; " interventi presso le istituzioni scolastiche, con i predetti fini; " diffusione di informazioni nei media e costituzione di un "osservatorio laico" sulle questioni di interesse della Consulta; " pubblicazioni di notiziari, opuscoli, libri, video sui temi della laicità; " rapporti con realtà similari sia in Italia che all'estero; " qualunque altra iniziativa utile ai fini della diffusione della conoscenza della Consulta e al raggiungimento delle sue finalità; " iniziative tese a favorire la civile convivenza e l'integrazione fra persone e culture diverse.
ART. 4 FINANZE Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote associative, stabilite di anno in anno con delibera della Giunta Esecutiva e ratificate dall'Assemblea dei Soci; b) dalle elargizioni e contributi volontari effettuate dagli associati; c) dalle liberalità ricevute in occasione di manifestazioni alle quali l'Associazione partecipi o ne sia promotrice; d) da contributi privati e/o pubblici, nazionali ed internazionali; e) da sovvenzioni, donazioni, eredità o legati o lasciti di Terzi o di associati, sia con espresso vincolo di destinazione che senza precisazione di destinazione; f) dalle eventuali rendite finanziarie e immobiliari. E' fatto divieto assoluto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali proventi tra gli associati. Ogni eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.
ART. 5 SOCI Il numero degli aderenti alla Consulta è illimitato. Possono chiedere di aderire alla Consulta le Associazioni impegnate nella difesa della laicità delle Istituzioni, che sottoscrivano la Carta dei Principi della Consulta stessa. I Soci della Consulta si suddividono nelle seguenti categorie: 1) Soci Fondatori: sono le Associazioni le quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Consulta; 2) Soci Ordinari: sono le Associazioni le quali condividono le finalità della Consulta, si impegnano ad accettare e rispettare il contenuto del presente Statuto e della Carta dei Principi. L'ammissione a Socio Ordinario, deliberata dall'Assemblea, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte delle Associazioni interessate, con le modalità specificate nel presente articolo. 3) Soci Onorari: sono i Soci individuali i quali, per particolari meriti culturali, personali e per attività svolte, vengono nominati tali su delibera dell'Assemblea e su proposta della Giunta Esecutiva. Le Associazioni che intendono aderire alla Consulta devono inoltrare specifica richiesta scritta, impegnandosi a rispettare la Carta dei Principi, compilando il modulo di adesione con le indicazioni di un rappresentante effettivo e di uno supplente e versando la quota associativa. L'ammissione di nuove Associazioni è deliberata dalla Consulta con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, su proposta del Collegio dei Garanti. Le Associazioni aderenti possono recedere dalla Consulta in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Coordinatore.
ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI I Soci sono tenuti: a) ad osservare il presente Statuto e la Carta dei Principi, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottare dagli organi associativi; b) a mantenere sempre un comportamento eticamente corretto nei confronti della Consulta; c) a versare la quota associativa alla scadenza prevista fissata, per i rinnovi, a 12 mesi dalla data di ammissione; d) a comunicare il cambio di residenza e di indirizzo telematico. I Soci hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; b) ad accedere alle cariche associative. I Soci hanno diritto inoltre a frequentare i locali sociali ed a servirsi gratuitamente del materiale di studio e della documentazione non riservata in possesso del sodalizio, nel rispetto della normativa a tutela del diritto alla riservatezza. La qualità di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o indegnità. In caso di mancato pagamento della quota associativa la Giunta Esecutiva, previo sollecito scritto, può escludere il Socio moroso. L'indegnità viene sancita dal Collegio dei Garanti per gravi atti o comportamenti dei Soci nei loro rapporti con la Consulta, con altri Soci o con terzi, che siano giudicati incompatibili con la Carta dei Principi o tali da ledere l'immagine della Consulta, costituendo un danno comprovato per essa. Il Socio espulso ha facoltà di presentare ricorso, che deve pervenire alla Giunta Esecutiva entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso. L'Assemblea Ordinaria, alla prima convocazione utile, è competente per la decisione definitiva sul provvedimento di espulsione.
ART. 7 QUOTA ASSOCIATIVA La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta della Giunta Esecutiva.
ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Gli organi della Consulta sono: a) l'Assemblea b) il Coordinatore c) la Giunta Esecutiva d) il Tesoriere e) il Collegio dei Garanti f) il Collegio dei Revisori dei Conti
ART. 9 ASSEMBLEA L'Assemblea è l'organo sovrano della Consulta. Le Assemblee, Ordinarie e Straordinarie, possono essere convocate per posta, per via telematica o a mezzo fax. I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Coordinatore mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, contenente l'Ordine del Giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea deve essere convocata, qualora richiesto con regolare domanda, sottoscritta da almeno un decimo dei Soci, a norma dell'art. 20 del C.C. L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.
ART. 10 COMPITI DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni due mesi e comunque non meno di quattro volte all'anno. L'Assemblea Ordinaria delibera sul Conto Consuntivo e sul Conto Preventivo, sugli indirizzi generali dell'Associazione ed in particolare: " nomina il Coordinatore della Consulta; " nomina i componenti della Giunta Esecutiva; " nomina il Tesoriere; " nomina il Collegio dei Garanti; " nomina il Collegio dei Revisori dei conti; " stabilisce, su proposta della Giunta Esecutiva, le quote associative annuali a carico dei Soci; " convalida le domande di associazione; " delibera inappellabilmente sui ricorsi presentati dai Soci espulsi; " approva eventuali regolamenti; " svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta la Giunta Esecutiva lo ritenga opportuno, in relazione all'importanza delle decisioni da adottare, nonché per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla revoca del Coordinatore e sullo scioglimento dell'Associazione. Per le convocazioni valgono le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria.
ART. 11 MODALITA' DELL'ASSEMBLEA Le Associazioni aderenti alla Consulta sono rappresentate in Assemblea da un membro effettivo, ovvero da un membro supplente, con diritto di voto, singolo ed individuale, designati per iscritto dall'Associazione di appartenenza; le Associazioni hanno libera facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, i propri rappresentanti, dandone comunicazione scritta. Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti i Soci Fondatori ed Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale; a ciascun Socio spetta un solo voto. I Soci Onorari possono intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto. I Soci Fondatori e Ordinari possono farsi rappresentare da altri Soci. Nessun Socio può essere delegato a rappresentare più di due Soci. Le deleghe devono essere conferite per iscritto, per via telematica o fax e conservate agli atti dell'Associazione. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci e la maggioranza semplice dei voti. In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la data fissata per la prima, delibera a maggioranza semplice dei voti, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea Straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei Soci Fondatori ed Ordinari; in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. L'Assemblea Straordinaria delibera validamente lo scioglimento del sodalizio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. ART.12 COORDINATORE Il Coordinatore viene eletto dall'Assemblea, a maggioranza semplice e costituisce il legale rappresentante della Consulta. Egli presiede e convoca l'Assemblea e la Giunta Esecutiva, rimane in carica per il periodo di due anni, può essere revocato dall'Assemblea, venendo sostituito ed è rieleggibile. Il Coordinatore svolge funzioni operative ed esecutive, nonché di coordinamento delle attività della Consulta e di rappresentanza esterna della stessa; attua le indicazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva ed informa in maniera assidua e costante le Associazioni, in ordine a tutte le attività svolte in attuazione di quanto previsto dall'art. 3; mantiene inoltre i rapporti con le Associazioni medesime. In caso di suo temporaneo impedimento, il Collegio dei Garanti ne svolge temporaneamente le funzioni. ART. 13 GIUNTA ESECUTIVA La Giunta Esecutiva viene eletta ed eventualmente revocata o modificata dall'Assemblea a maggioranza semplice, è presieduta dal Coordinatore, che la convoca, ed è composta, oltre che da questi, da un numero pari di componenti, non superiore a dieci. Essa svolge funzioni operative ed esecutive. La Giunta Esecutiva dura in carica per il periodo di due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Nel caso in cui venga meno la completezza della Giunta, l'Assemblea provvederà ad integrarla. La Giunta Esecutiva demanda, in modo permanente, ad uno dei propri componenti lo svolgimento delle mansioni di Segretario, con il compito di curare la verbalizzazione delle riunioni della Giunta Esecutiva medesima. Ai lavori della Giunta Esecutiva partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Garanti , il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Organizzativo.
ART. 14 TESORIERE Il Tesoriere viene eletto e può essere revocato dall'Assemblea a maggioranza semplice e provvede alla gestione amministrativa, contabile e fiscale, predisponendo i bilanci annuali (preventivo e consuntivo) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, sentito il parere del Revisore dei Conti. Egli rimane in carica per il periodo di due anni ed è rieleggibile.
ART. 15 COLLEGIO DEI GARANTI Il Collegio dei Garanti, costituito da tre componenti, viene eletto e può essere revocato o modificato dall'Assemblea a maggioranza semplice. Esso è convocato e presieduto dal Presidente, eletto dal Collegio medesimo. Esso svolge funzioni di proposta all'Assemblea, ai fini dell'ammissione di nuove Associazioni. In caso di temporaneo impedimento del Coordinatore esso svolge temporaneamente le funzioni del medesimo. Il Collegio dei Garanti, delibera l'esclusione dei Soci aderenti, allorché se ne verifichino i presupposti, ovvero fatti e comportamenti, messi in atto dai Soci ai sensi dell'Art. 6 del presente Statuto. Esso rimane in carica per il periodo di due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Nel caso in cui venga meno la completezza del Collegio, l'Assemblea provvederà ad integrarlo.
ART. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto e può essere revocato dall'Assemblea a maggioranza semplice: esso è costituito da tre componenti, scelti tra persone di comprovata competenza; il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo su tutti gli atti di gestione amministrativa, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie e di legge, esamina i bilanci e la loro correttezza, esprimendo su di essi un parere formale scritto, presentato all'Assemblea, accerta periodicamente la consistenza di cassa. Esso rimane in carica per il periodo di due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
ART. 17 SEGRETARIO ORGANIZZATIVO Il Segretario Organizzativo viene nominato dalla Giunta Esecutiva ed è individuato nella persona di un esperto delle aree di attività dell'Associazione; egli fornisce il supporto operativo al Coordinatore, alla Giunta, al Tesoriere, al Collegio dei Garanti, al Revisore dei Conti ed all'Assemblea, assume competenze nei settori dell'organizzazione delle attività, curando in particolare la distribuzione del materiale informativo, la gestione del sito internet, la gestione delle pratiche di richiesta di contributi agli Enti, l'organizzazione degli eventi esterni, gli aspetti operativi legati all'attività dell'Ufficio stampa, la stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea ed eventuali ulteriori mansioni che la Giunta Esecutiva riterrà opportuno attribuirgli. Per l'espletamento delle attività di competenza, il Segretario Organizzativo, previa deliberazione della Giunta Esecutiva, può avvalersi dell'opera di ulteriori collaboratori esterni, nei modi previsti dalla legge. Il Segretario Organizzativo rimane in carica per il periodo di due anni, può essere revocato dalla Giunta Esecutiva in qualsiasi momento ed è rinominabile.
ART. 18 SCIOGLIMENTO La Consulta è costituita a tempo indeterminato. Cause di scioglimento automatico della Consulta sono costituite dalla volontà di tutti gli associati; dal recesso, che può essere esercitato in qualunque tempo, ad opera di non meno di quattro quinti degli associati. Inoltre, costituiscono cause di scioglimento della Consulta l'impossibilità di funzionamento della stessa ovvero la sua protratta inattività, che dovranno essere constatate dall'Assemblea ed ogni altra causa prevista dalla legge. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Consulta, nei modi e nelle forme di legge, il patrimonio residuo dovrà essere obbligatoriamente devoluto a fini di utilità sociale (come previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera J, della L.R. 7/2006). Alla devoluzione di tali fondi provvederà - quale liquidatore - il Collegio dei Garanti.
ART. 19 MODIFICHE STATUTARIE Il presente Statuto può essere modificato a seguito di deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, convocata dal Coordinatore ovvero da almeno un terzo degli aventi diritto di voto, secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del presente Statuto.
ART. 20 NORME FINALI Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti della Repubblica Italiana, così come integrate, ovvero integrabili, mediante ricorso alle norme dell'ordinamento Europeo.
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